Si segnala la sentenza in esame per alcune interessanti questioni giuridiche che possono sorgere in occasione di un danno ad immobili cagionato da un incendio propagatosi dall’unità abitativa confinante.
La questione decisa dopo oltre dieci anni dall’incendio involge aspetti sostanziali e procedurali circa il tipo e l’ammontare dei danni risarcibili, il rapporto tra le responsabilità del condomino dalla cui proprietà sono originate le fiamme e i danni subiti dalle parti comuni condominiali e dalle proprietà esclusive di altri condomini.
La vicenda si arricchisce sotto l’aspetto assicurativo dal momento che il condomino responsabile della causazione dell’incendio, il condomino confinante danneggiato e il condominio -ove entrambi abitavano- erano assicurati con tre diverse compagnie intervenute nell’accertamento dei danni.
La quantificazione dei danni, la cui individuazione e quantificazione fu fatta in prima istanza dai periti delle tre compagnie assicurative, non soddisfava la condomina S. , particolarmente nella quantificazione dei danni subiti dalla stessa agli arredi e ai c.d. danni consequenziali quali:
- mancata utilizzabilità della propria abitazione dal 7.7.2006 al 4.12.2006;
- spese sostenute in tale periodo dalla proprietaria e dalla figlia costrette a trasferirsi forzatamente in un altro appartamento in affitto;
- richiesta di permessi di lavoro non retribuiti per seguire le pratiche risarcitorie;
- spese stragiudiziali per l’assistenza di un esperto in materia di danni da incendio incaricato di seguire la liquidazione con le tre compagnie.
Si rendeva necessario quindi preservare la prova dei danni sul presupposto della errata/insufficiente quantificazione fatta dai tre periti delle compagnie assicurative intervenute depositando i reperti dell’incendio presso un deposito a pagamento fino alla data di effettuazione della perizia sull’entità e ammontare dei danni sugli arredi che veniva depositata in dopo quasi dieci anni dall’incendio.
Ciò faceva lievitare l’importo di tale spesa ad € 44.645,15 voce di danno che il Tribunale di Treviso non ritiene di riconoscere alla danneggiata senza peraltro dare sufficiente giustificazione a tale rigetto reso necessario dal protrarsi delle operazioni peritali e, successivamente, dai tempi giudiziari, per cui nessuna negligenza o colpa appare ascrivibile alla danneggiata circa la necessità di sostenere tale non esigua spesa.
Il Tribunale doveva forse indagare se chi causò l’incendio si fosse fatto parte diligente presso le tre assicurazioni prima, e in sede giudiziaria poi, sulla esatta ricognizione e quantificazione dei danni agli arredi subiti dalla condomina S. anche in ossequio al c.d. principio/onere di salvataggio.
Non condivisibile appare quindi la scelta di compensare le spese di giudizio a seguito del mancato riconoscimento di alcune voci di danno quali:
considerato che controparte aveva offerto banco iudicis ad istruttoria quasi conclusa e comunque dopo quattro anni dall'inizio della causa e nove anni dall'incendio 25.000,00 , importo € pari a circa la metà dei danni complessivi richiesti.
Al più potevano ridursi le spese legali e non certo addossare alla attrice-danneggiata le spese della perizia disposta per quantificare i danni subiti dagli arredi.
A tale ultimo riguardo non risulta facile comprendere perchè il Tribunale abbia preferito attenersi alla quantificazione fatta dal CTU dopo 9 anni dall'evento lesivo, senza tenere in debito conto, anche critico, le risultanze delle tre perizie svolte dalle tre compagnie assicurative intervenute nell'immediatezza dei fatti.
Onerare infatti il danneggiato che senza sua colpa si vede improvvisamente distrutto il proprio lare domestico di produrre in giudizio le fatture di acquisto dei mobili, arredi e suppellettili acquistati ,non sembra conforme a buona fede, considerato che tali documenti possono essere andati persi o distrutti nel rogo della abitazione.
De iure condendo sarebbe forse opportuno che le polizze incendio fossero accompagnate da una ricognizione e valorizzazione degli arredi, peraltro non avente carattere esaustivo e permanente.
A conclusione di queste brevi note vogliamo indicare, per sommi capi e senza pretese di completezza, un decalogo di documenti, prove e attività che il proprietario di un immobile per il caso di danni gravi derivanti da incendio, allagamento, crollo, potrebbe precostituirsi per accelerare la procedura di risarcimento danno, ovvero renderne più agevole e spedita la richiesta giudiziale:
Al verificarsi dell'evento dannoso sarà opportuno che il condomino danneggiato:
Treviso 1 giugno 2018
Avv. Marco Pescarollo
Breve guida operativa ad uso dei futuri artisti musicali e non, redatta dal Dottor Alessio Pasqualetto, socio SIAE, esperto delle tematiche del diritto d’autore e di tutela delle opere musicali.
ALLEGATO: Diritto di autore_nice to meet you.pdf