L’ARBITRO ASSICURATIVO (AAS) Brevi note sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative

ARTICOLO

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025 del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215/2024 la tutela legale in ambito assicurativo subisce una profonda evoluzionedal 15 gennaio 2026.

L’organismo, istituito presso l’IVASS in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private che recependo l’art.15 della Direttiva UE 2016/1997 (Insurance Distribution Directive), replica nel settore assicurativo i modelli di Alternative Dispute Resolution (ADR) già positivamente collaudato in ambito bancario (ABF) e finanziario (ACF), con l’obiettivo di garantire una tutela rapida, economica gestita presso l’IVASS nonché  deflattiva del contenzioso giudiziario ordinario.

1.Chi può ricorrere

La procedura che si caratterizza per essere interamente telematica e documentale può essere intrapresa anche senza l’assistenza di un legale da una vasta platea di soggetti attivi che comprende non solo i consumatori, in qualità di contraenti, assicurati, beneficiari oppure danneggiati titolari di azione diretta, persone giuridiche, professionisti ed enti, purché la controversia non inerisca alla loro specifica attività professionale nei settori assicurativo o finanziario.

Restano invece esclusi dalla possibilità di attivare la procedura le imprese di assicurazione e gli

intermediari, i quali possono partecipare esclusivamente in qualità di parti resistenti.

2. Competenza per materia e valore

L’Arbitro Assicurativo decide su controversie inerenti alla violazione di diritti, obblighi e facoltà

derivanti dal contratto, nonché sull’inosservanza delle regole di condotta (trasparenza, informativa

precontrattuale)controversie rientranti nei seguenti rami assicurativi e con i seguenti limiti di valore della controversiao:

Ramo Vita (Caso Morte): Competenza fino a € 300.000 per controversie relative ad

assicurazione sulla vita qualora la prestazione sia dovuta esclusivamente in caso di morte.

Ramo Vita (Risparmio/Investimento): Competenza fino a € 150.000 per tutte le altre

tipologie polizze (polizze rivalutabili, unit-linked, multiramo).

Ramo Danni: fino a € 25.000. Competenza ridotta a € 2.500 qualora il terzo danneggiato

agisca direttamente contro l’assicuratore del responsabile (es. RC Auto).

Sono esclusi dalla competenza dell’AAS i “Grandi Rischi” (es. aviazione, corpi veicoli

marittimi), i sinistri gestiti dai Fondi di Garanzia (vittime della strada o della caccia) e le materie di

competenza della CONSAP.

3. Procedura di svolgimento dell’Arbitrato

Il procedimento è interamente documentale e non ammette attività istruttoria complessa (come

perizie mediche o prove testimoniali)e si articola nelle seguenti fasi essenziali:

Reclamo Preventivo (Condizione di Procedibilità): l’interessato deve provare ed allegare di avere presentato  reclamo alla Compagnia o all’Intermediario e che siano trascorsi  45 giorni senzache controparte abbia risposto, ovvero dato  riscontro soddisfacente.

-. Presentazione del Ricorso: va presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo ed i fatti oggetto del ricorso non devono essere avvenuti oltre 3 anni dalla data in cui si è presentato il reclamo alla Compagnia, pena il rigetto per improcedibilità.

Riteniamo non sia possibile presentare un ricorso all AAS se si è attivata una mediazione/negoziazione assistita e non siano concluse con esito negativo.

All’atto del deposito -che avviene con procedura telematica guidata sul sito dell’IVASS https://www.arbitroassicurativo.org/presentare-ricorso- viene richiesto un contributo spese di € 20, 00 rimborsabile in caso di accoglimento della ricorso.

Notare pare potersi escludere per il ricorrente la possibilità di presentare una perizia di parte. Che può rivelarsi utile dal momento che costringe la compagnia a prendere una posizione anche sulla stessa. E’ presumibile ritenere che il reclamo presentato contro la compagnia limiti l’oggetto del contendere davanti all AAS nel senso di  petitum causa petendi e valore e come tale è fondamentale che sia redatto in modo esaustivo preciso e corredato di idoneo supporto probatorio, elementi tutti che possono essere verificati, evidenziati ed esposti da un legale esperto nella materia.

A nostro avviso  prima della presentazione del ricorso alla AAS rimane possibile all’assicurato presentare un reclamo all’IVASS, che – pronunciandosi -potrebbe aggiungere merito e contenuto alle ragioni dell’attore.

Da vedere se si presenta anche e nel mentre, cioè prima della risposta, un ricorso all’AAS, il reclamo all’IVASS s’interrompa o meno.

4. Contraddittorio

Viene garantito  attraverso lo scambio di memorie:

40 giorni per le controdeduzioni della controparte;

20 giorni per le repliche del ricorrente;

ulteriori 20 per le controrepliche.

5. Decisione

Il Collegio decide secondo diritto. Mentre in alcuni casi decide secondo equità, come può essere per le RC-auto, oppure a richiesta di entrambe le parti entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (prorogabili di altri 90 giorni dal Collegio).

Il ricorso può essere accolto in tutto o in parte, e per darvi esecuzione sono attribuiti 30 giorni.

Il ricorso alll AAS può anche essere ritirato, nonché definito  con una proposta conciliativa che il Collegio può formulare alle parti, anche su richiesta di quest’ultime che, comunque, possono anche arrivare auna definizione amichevole per conto proprio.

In caso di rigetto il ricorrente rimane libero di adire l’Autorità Giudiziaria competente epr valore territorio e materia

6. Natura e composizione del Collegio

È fondamentale comprendere che l’AAS non è un organo giurisdizionale.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 218/2011) per organismi analoghi, si tratta di un’autorità amministrativa indipendente.

Di conseguenza, la decisione dell’Arbitro non costituisce titolo giudiziario esecutivo e non è vincolante per le parti, le quali conservano il diritto di rivolgersi al Giudice ordinario.

Tuttavia, il sistema incentiva l’adempimento attraverso un meccanismo reputazionale (name and

shame) cui efficacia si basa sulla moral suasion. Infatti, l’inadempimento dell’impresa viene reso

pubblico sul sito dell’Arbitro per 5 anni e sulla home page della Compagnia per 6 mesi.

A garanzia di imparzialità e competenza, il Collegio decidente è composto da

membri designati da IVASS, associazioni dei consumatori (CNCU) e associazioni di categoria (ANIA

e intermediari).

 L’attuale composizione, definita dal Provvedimento IVASS n. 160/2025, prevede:

• Presidente: Prof.ssa Avv. Concetta Brescia Morra.

• Membri scelti dall’IVASS: Prof. Avv. Giovanni Stella e Prof. Avv. Enrico Camilleri.

• Membro designato dal CNCU (Consumatori): Prof. Avv. Stefano Cherti.

• Membro designato dall’ANIA: Avv. Francesco Alessandro Magni.

• Rappresentanti Intermediari/Professionisti: Prof. Avv. Claudio Colombo e Prof.

Avv. Ernesto Capobianco

7 Conclusioni

Considerato che il ricorso all’AAS assolve alla condizione di procedibilità per l’eventuale successiva azione giudiziaria, ponendosi in alternativa alla mediazione obbligatoria e alla negoziazione assistita, si consiglia di rivolgersi e valutare l’assistenza di un legale esperto in materia di risarcimento danni per esaminare le strategie, raccogliere e predisporre il materiale probatorio in modo tempestivo e completo seguendo questa scansione:

1) acquisizione della documentazione

2) redazione e presentazione del reclamo

3) redazione e presentazione del ricorso attraverso la procedura on line, guidata. Oltre che valutare di far precedere al ricorso/ reclamo  un reclamo all’IVASS

 

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