Tra gli obblighi del Curatore della eredità Giacente vi è quello di procedere alla liquidazione dell’attivo che può comprendere beni mobili, autoveicoli ed immobili i quali vengono anzitutto inventariati dal Cancelliere del Tribunale.
La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario ex art. 783, co. 1, c.p.c.
La vendita degli immobili della eredità giacente, deve essere autorizzata dal Tribunale collegiale in camera di consiglio e come epr i beni mobili avviene senza garanzie con la clausola c.d. “ visto e piaciuto” sulla base di una perizia redatta dal un CTU incaricato dal Tribunale che attesta altresì la conformità catastale del bene.
La legge non impone particolari modalità per l’effettuazione della vendita, sicchè la stessa viene normalmente effettuata per trattativa privata al miglior offerente .
Nel caso di privilegi iscritti, saranno i titolari degli stessi a dover prestare il loro assenso alla cancellazione.
La procedura di vendita è simile a quella prevista per la eredità giacente con la differenza che dopo l’autorizzazione da parte del Tribunale alla vendita dei beni e all’incasso delle somme il Curatore dovrà procedere a redarre il progetto di stato di graduazione ex artt 508- 499 secondo cod civ con piano di riparto delle somme ai creditori insinuati e a depositarlo al Giudice della procedura con richiesta autorizzazione ex art 501 cod civ a:
Decorsi 30 dalla avvenuta pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale ex art 502 cod civ senza che siano stati proposti reclami, il Curatore può chiedere al Tribunale la dichiarazione di definitività dello stato di graduazione con autorizzazione al pagamento a favore dei creditori, e successivamente potrà effettuare i pagamenti a favore ciascun creditore
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